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Ecobonus e Sismabonus in condominio, come utilizzare il credito ceduto

Dall’Agenzia delle Entrate due distinti codici tributo da inserire nel modello F24.

Due codici tributo per utilizzare il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus e al Sismabonus dopo la cessione. Li ha messi a disposizione l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 58/E/2018 ha spiegato come compilare il modello F24. L’elaborazione di due codici tributo si è resa necessaria dal momento che l’Ecobonus e il Sismabonus vengono rimborsati in tempi diversi, rispettivamente in dieci e cinque anni. Di conseguenza, cambiano anche le tempistiche con cui il cessionario può utilizzare la quota di detrazione trasferitagli.

Ecobonus e Sismabonus, la cessione della detrazione

La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del DL 63/2013. Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali.

Ecobonus e Sismabonus, i codici tributo

Secondo la normativa sulle detrazioni fiscali, il rimborso avviene in cinque anni per il Sismabonus e in dieci anni per l’Ecobonus, con rate annuali di pari importo. Analogamente, il credito di imposta corrispondente alla detrazione, che il privato cede al fornitore, segue le stesse tempistiche. Il cessionario può quindi utilizzare in cinque anni le quote corrispondenti al Sismabonus e in dieci anni quelle corrispondenti all’Ecobonus. Le quote possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare confusione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: “6890” per l’Ecobonus “6891” per il Sismabonus. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, spiegano le Entrate, i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio, o dai condòmini incaricati, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario. L’Agenzia delle Entrate ricorda infine nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

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